Art. 24

Modalità di finanziamento

In vigore dal 16 ott 2014
Modalità di finanziamento 1.   Nel programma di lavoro annuale la Commissione definisce in termini generali il tipo e il numero di mezzi tampone, tenendo presente l'eventualità, negli Stati membri, di determinati tipi di catastrofi eccezionali, o di intensità eccezionale, o altri fattori che rendono eccezionale una catastrofe, come la concomitanza con un'altra catastrofe, così come potenziali carenze temporanee in base a questi scenari. 2.   La Commissione lancia regolarmente le procedure finanziarie necessarie per coprire i costi di cui all', paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE, onde garantire un accesso rapido ai mezzi tampone definiti nel programma di lavoro annuale. 3.   I mezzi tampone cofinanziati dalla Commissione si aggiungono e non sostituiscono i mezzi di risposta esistenti che gli Stati membri hanno messo a disposizione nel quadro delle misure di preparazione nazionale.
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