Art. 24 · Modalità di finanziamento

Art. 24

Modalità di finanziamento

In vigore dal 16 ott 2014
Modalità di finanziamento 1.   Nel programma di lavoro annuale la Commissione definisce in termini generali il tipo e il numero di mezzi tampone, tenendo presente l'eventualità, negli Stati membri, di determinati tipi di catastrofi eccezionali, o di intensità eccezionale, o altri fattori che rendono eccezionale una catastrofe, come la concomitanza con un'altra catastrofe, così come potenziali carenze temporanee in base a questi scenari. 2.   La Commissione lancia regolarmente le procedure finanziarie necessarie per coprire i costi di cui all', paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE, onde garantire un accesso rapido ai mezzi tampone definiti nel programma di lavoro annuale. 3.   I mezzi tampone cofinanziati dalla Commissione si aggiungono e non sostituiscono i mezzi di risposta esistenti che gli Stati membri hanno messo a disposizione nel quadro delle misure di preparazione nazionale.
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