Art. 23

Costi ammissibili al sostegno per colmare le carenze dei mezzi di risposta

In vigore dal 16 ott 2014
Costi ammissibili al sostegno per colmare le carenze dei mezzi di risposta 1.   Sono ammissibili tutti i costi connessi alle apparecchiature, ai servizi o alle risorse umane necessari per la configurazione di avviamento dei mezzi di risposta. 2.   Non sono ammissibili i costi della manutenzione corrente o di funzionamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:762:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Costi ammissibili al sostegno per colmare le carenze dei mezzi di risposta (Art. 23 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo