Art. 23
Costi ammissibili al sostegno per colmare le carenze dei mezzi di risposta
In vigore dal 16 ott 2014
Costi ammissibili al sostegno per colmare le carenze dei mezzi di risposta
1. Sono ammissibili tutti i costi connessi alle apparecchiature, ai servizi o alle risorse umane necessari per la configurazione di avviamento dei mezzi di risposta.
2. Non sono ammissibili i costi della manutenzione corrente o di funzionamento.
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