Art. 21

Procedura per colmare le carenze dei mezzi di risposta

In vigore dal 16 ott 2014
Procedura per colmare le carenze dei mezzi di risposta 1.   Ove, conformemente all', abbia individuato, insieme agli Stati membri, carenze dei mezzi di risposta potenzialmente significative che non possono essere colmate secondo la procedura di cui all', la Commissione ne informa per iscritto gli Stati membri, specificando le carenze di mezzi di risposta che ritiene strategici. 2.   La Commissione invita per iscritto gli Stati membri a colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici, conformemente all', paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, quando e in che modo prevedono di colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici, a titolo individuale o in collaborazione con altri Stati membri.
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Procedura per colmare le carenze dei mezzi di risposta (Art. 21 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo