Art. 20

Procedura per individuare i mezzi di risposta al di fuori dell'EERC

In vigore dal 16 ott 2014
Procedura per individuare i mezzi di risposta al di fuori dell'EERC 1.   Una volta individuate, conformemente all' della presente decisione, carenze dei mezzi di risposta potenzialmente significative, la Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri, se i mezzi necessari sono disponibili al di fuori dell'EERC, conformemente all', paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE. 2.   La Commissione considera disponibili al di fuori dell'EERC solo i seguenti mezzi: a) mezzi registrati nel CECIS; b) mezzi tampone; oppure c) mezzi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ma che possono essere messi rapidamente a disposizione dello o degli Stati membri nei quantitativi, nel luogo, nei tempi e per la durata richiesti. 3.   Al fine di reperire i mezzi di cui al paragrafo 2, lettera c), la Commissione rivolge ai punti di contatto nazionali una richiesta in cui illustra in dettaglio la valutazione delle carenze dei mezzi di risposta potenzialmente significative e invita gli Stati membri a fornire informazioni su eventuali mezzi disponibili al di fuori dell'EERC, descritti al paragrafo 2, lettera c). 4.   La richiesta della Commissione indica un termine per le risposte, che non sarà superiore a 60 giorni di calendario e la cui durata esatta dipenderà dalle difficoltà che si prevede gli Stati membri incontrino nel reperire i mezzi di cui al paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione, entro il termine indicato, le informazioni specifiche riguardanti eventuali mezzi di cui al paragrafo 2. 6.   Se uno Stato membro non risponde per iscritto entro il termine indicato, la Commissione ne deduce che, ai fini della specifica valutazione, lo Stato membro non dispone dei mezzi di cui al paragrafo 2. 7.   Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri e prendendo in considerazione solo i mezzi di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta se detti mezzi colmano le carenze individuate conformemente all' della presente decisione. La Commissione ritiene colmate le carenze dei mezzi di risposta solo quando il numero dei mezzi all'interno dell'EERC combinato al numero dei mezzi di cui al paragrafo 2 è pari o superiore agli obiettivi di capacità di cui all'allegato III.
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Procedura per individuare i mezzi di risposta al di fuori dell'EERC (Art. 20 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo