Art. 19
Procedura per individuare le carenze dei mezzi di risposta
In vigore dal 16 ott 2014
Procedura per individuare le carenze dei mezzi di risposta
1. Nel quadro della verifica dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di capacità, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta lo scarto tra i mezzi registrati nell'EERC dagli Stati membri e gli obiettivi di capacità di cui all'allegato III.
2. La Commissione e gli Stati membri considerano impegnati nell'EERC solo i mezzi registrati in quanto mezzi messi a disposizione dell'EERC dagli Stati membri, conformemente all'.
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