Art. 28

Corsi di formazione

In vigore dal 16 ott 2014
Corsi di formazione 1.   Il programma consiste di una serie di corsi di livello introduttivo, operativo e gestionale. 2.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati, definisce la struttura, il contenuto e il programma dei corsi, ne stabilisce il calendario e specifica i requisiti d'accesso. 3.   La Commissione si accerta che i formatori e i conferenzieri siano aggiornati sui pertinenti sviluppi del meccanismo unionale.
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Corsi di formazione (Art. 28 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo