Art. 28
Corsi di formazione
In vigore dal 16 ott 2014
Corsi di formazione
1. Il programma consiste di una serie di corsi di livello introduttivo, operativo e gestionale.
2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati, definisce la struttura, il contenuto e il programma dei corsi, ne stabilisce il calendario e specifica i requisiti d'accesso.
3. La Commissione si accerta che i formatori e i conferenzieri siano aggiornati sui pertinenti sviluppi del meccanismo unionale.
Storico versioni
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