Art. 30
Azioni di formazione aggiuntive
In vigore dal 16 ott 2014
Azioni di formazione aggiuntive
Ove necessario e in linea con il programma di lavoro annuale, sono offerte formazioni aggiuntive, in risposta a bisogni individuati, per garantire che gli interventi di protezione civile e gestione delle catastrofi si svolgano in modo agevole e efficiente.
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