Art. 29
Scambio di esperti
In vigore dal 16 ott 2014
Scambio di esperti
Il sistema di scambio di esperti tra gli Stati membri o con la Commissione permette agli esperti di:
a)
acquisire e condividere esperienze;
b)
familiarizzare con le varie tecniche e procedure operative in uso;
c)
studiare le soluzioni in uso in altri servizi e istituzioni del settore emergenziale.
Storico versioni
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