Art. 29 · Scambio di esperti

Art. 29

Scambio di esperti

In vigore dal 16 ott 2014
Scambio di esperti Il sistema di scambio di esperti tra gli Stati membri o con la Commissione permette agli esperti di: a) acquisire e condividere esperienze; b) familiarizzare con le varie tecniche e procedure operative in uso; c) studiare le soluzioni in uso in altri servizi e istituzioni del settore emergenziale.
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