Art. 13
Requisiti dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica
In vigore dal 16 ott 2014
Requisiti dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica
1. I moduli rispettano i requisiti generali di cui all'allegato II.
2. Le squadre di supporto e assistenza tecnica rispettano i requisiti generali di cui all'allegato II.
3. I requisiti generali di cui all'allegato II sono soggetti a revisioni periodiche.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire:
a)
la capacità dei moduli di operare con altri moduli;
b)
la capacità delle squadre di supporto e assistenza tecnica di operare con altre squadre di supporto e assistenza tecnica e con i pertinenti attori sul campo;
c)
la capacità degli elementi che compongono un modulo di operare insieme come un unico modulo;
d)
la capacità degli elementi che compongono una squadra di supporto e assistenza tecnica di operare insieme come un'unica squadra;
e)
la capacità dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica, laddove mobilitati fuori dell'Unione, di operare con i mezzi internazionali di risposta alle catastrofi inviati in soccorso del paese colpito;
f)
la partecipazione di capisquadra, vice capisquadra e funzionari di collegamento dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica ai corsi di formazione e alle esercitazioni organizzati dalla Commissione, conformemente agli articoli da 26 a 32.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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