Art. 13

Requisiti dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica

In vigore dal 16 ott 2014
Requisiti dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica 1.   I moduli rispettano i requisiti generali di cui all'allegato II. 2.   Le squadre di supporto e assistenza tecnica rispettano i requisiti generali di cui all'allegato II. 3.   I requisiti generali di cui all'allegato II sono soggetti a revisioni periodiche. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire: a) la capacità dei moduli di operare con altri moduli; b) la capacità delle squadre di supporto e assistenza tecnica di operare con altre squadre di supporto e assistenza tecnica e con i pertinenti attori sul campo; c) la capacità degli elementi che compongono un modulo di operare insieme come un unico modulo; d) la capacità degli elementi che compongono una squadra di supporto e assistenza tecnica di operare insieme come un'unica squadra; e) la capacità dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica, laddove mobilitati fuori dell'Unione, di operare con i mezzi internazionali di risposta alle catastrofi inviati in soccorso del paese colpito; f) la partecipazione di capisquadra, vice capisquadra e funzionari di collegamento dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica ai corsi di formazione e alle esercitazioni organizzati dalla Commissione, conformemente agli articoli da 26 a 32.
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Requisiti dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica (Art. 13 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo