Art. 4
Dimensione sociale
In vigore dal 24 giu 2010
È aggiunto un nuovo articolo 17 bis dopo l’articolo 17 come segue:
«Articolo 17 bis
Dimensione sociale
1. Le parti riconoscono l’importanza della dimensione sociale dell’accordo e i benefici che sorgono quando i mercati aperti sono accompagnati da elevate norme in materia di lavoro. Le opportunità create dall’accordo non vanno intese come lesive delle norme in materia di lavoro o dei diritti ad essi correlati né dei principi contenuti nelle rispettive leggi delle parti.
2. I principi di cui al paragrafo 1 fungono da guida per le parti durante l’attuazione dell’accordo, incluso per l’esame regolare da parte del comitato misto, conformemente all’articolo 18, dell’impatto sociale dell’accordo e dello sviluppo delle risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:465:oj#art-4-8