Art. 1
Definizioni
In vigore dal 24 giu 2010
L’ dell’accordo è modificato come segue:
1.
mediante l’aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 2:
«2 bis “Determinazione della nazionalità”, la constatazione che una compagnia aerea che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo soddisfa i requisiti di cui all’ riguardanti la sua proprietà, il controllo effettivo e la sua sede principale di attività;»
2.
mediante l’aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 3:
«3 bis “Determinazione dell’idoneità”, la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e dell’esperienza nella gestione di attività adeguata per operare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi;»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:465:oj#art-1-5