Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 giu 2010
L’ dell’accordo è modificato come segue: 1. mediante l’aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 2: «2 bis   “Determinazione della nazionalità”, la constatazione che una compagnia aerea che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo soddisfa i requisiti di cui all’ riguardanti la sua proprietà, il controllo effettivo e la sua sede principale di attività;» 2. mediante l’aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 3: «3 bis   “Determinazione dell’idoneità”, la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e dell’esperienza nella gestione di attività adeguata per operare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi;»
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eli:dec:2010:465:oj#art-1-5

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