Art. 6
Ulteriore ampliamento delle opportunità
In vigore dal 24 giu 2010
L’articolo 21 è eliminato interamente e sostituito come segue:
«Articolo 21
Ulteriore ampliamento delle opportunità
1. Le parti si impegnano a condividere l’obiettivo di continuare a rimuovere le barriere che impediscono l’accesso ai mercati al fine di ottimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico, anche agevolando l’accesso delle proprie compagnie aeree ai mercati globali di capitale, allo scopo di rispecchiare meglio la realtà di un’industria del trasporto aereo a dimensione mondiale, il rafforzamento del sistema transatlantico del trasporto aereo e la definizione di un quadro che sproni anche altri paesi ad aprire i propri mercati dei servizi aerei.
2. Conformemente all’obiettivo condiviso di cui al paragrafo 1 e adempiendo alle proprie responsabilità ai sensi dell’articolo 18 nella sorveglianza dell’attuazione del presente accordo, il comitato misto esamina annualmente gli sviluppi, incluso per quanto riguarda le modifiche legislative a cui si fa riferimento nel presente articolo. A tale proposito, il comitato misto definisce un processo di cooperazione comprendente le adeguate raccomandazioni alle parti. L’Unione europea e i suoi Stati membri consentono la maggioranza della proprietà e il controllo effettivo delle proprie compagnie aeree da parte degli Stati Uniti o dei suoi cittadini, sulla base della reciprocità, su conferma, da parte del comitato misto, che le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti consentono la maggioranza della proprietà e il controllo efficace delle sue compagnie aeree da parte degli Stati membri o dei loro cittadini.
3. Su conferma scritta del comitato misto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, che le leggi e i regolamenti di ciascuna parte consentono la maggioranza della proprietà e il controllo efficace delle sue compagnie aeree all’altra parte o ai suoi cittadini:
a)
la sezione 3 dell’allegato 1 dell’accordo cessa di avere effetto;
b)
le compagnie aeree degli Stati Uniti hanno il diritto di fornire servizi passeggeri-misti pianificati tra qualsiasi punto o punti situati nell’Unione europea e nei suoi Stati membri e cinque paesi, senza servire un punto nel territorio degli Stati Uniti. Tali paesi saranno stabiliti dal comitato misto entro un anno dalla firma del presente protocollo. Il comitato misto ha la facoltà di modificare l’elenco o di aumentare il numero di tali paesi; e
c)
il testo dell’ dell’allegato 4 dell’accordo (“Proprietà e controllo di compagnie aeree di paesi terzi”) cessa di avere effetto e al suo posto entra in vigore il testo dell’allegato 6 dell’accordo, riguardante le compagnie aeree di paesi terzi possedute e controllate dagli Stati Uniti o dai suoi cittadini.
4. Su conferma scritta del comitato misto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, che le leggi e i regolamenti dell’Unione europea e dei suoi Stati membri riguardanti l’imposizione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti che gestiscono oltre 50 000 movimenti di aerei subsonici civili a reazione all’anno, stabiliscono che la Commissione europea ha l’autorità di verificare il processo prima dell’imposizione di tali misure e, qualora non sia soddisfatta del rispetto delle procedure adeguate in conformità con gli obblighi applicabili, ha l’autorità di promuovere in tal caso, prima della loro imposizione, le azioni giudiziarie adeguate riguardanti le misure in questione:
a)
le compagnie aeree dell’Unione europea hanno il diritto di fornire servizi passeggeri-misti pianificati tra qualsiasi punto o punti situati negli Stati Uniti e cinque paesi, senza servire un punto nel territorio dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. Tali paesi saranno stabiliti dal comitato misto entro un anno dalla firma del presente protocollo. Il comitato misto ha la facoltà di modificare l’elenco o di aumentare il numero di tali paesi; e
b)
il testo dell’ dell’allegato 4 dell’accordo (“Proprietà e controllo di compagnie aeree di paesi terzi”) cessa di avere effetto e al suo posto entra in vigore il testo dell’allegato 6 dell’accordo, riguardante le compagnie aeree di paesi terzi possedute e controllate dagli Stati membri o dai loro cittadini.
5. Su conferma scritta del comitato misto che una parte ha soddisfatto le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 applicabili a tale parte, la parte può richiedere consultazioni di alto livello riguardanti l’attuazione del presente articolo. Tali consultazioni devono iniziare entro 60 giorni dalla data di consegna della richiesta, tranne qualora diversamente concordato dalle parti. Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo possibile per risolvere le questioni per le quali sono state richieste le consultazioni. Se la parte che ha richiesto le consultazioni non è soddisfatta del loro risultato, tale parte deve notificare per iscritto, tramite canali diplomatici, la sua decisione che nessuna compagnia aerea dell’altra parte deve aumentare le frequenze o entrare in nuovi mercati ai sensi del presente accordo. Qualsiasi decisione di questo tipo entra in vigore entro 60 giorni dalla data di notifica. Entro tale periodo l’altra parte può decidere che nessuna compagnia aerea della prima parte può aumentare le frequenze o entrare in nuovi mercati ai sensi dell’accordo. Tale decisione produrrà effetti lo stesso giorno della decisione adottata dalla prima parte. Ogni decisione di questo tipo adottata da una parte può essere revocata per comune accordo delle parti, confermato per iscritto dal comitato misto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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