Art. 1

Firma e applicazione provvisoria

In vigore dal 24 giu 2010
1.   La firma del protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, (il «protocollo») è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione. 2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione. 3.   In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria dall’Unione e dai suoi Stati membri, nella misura consentita dall’applicazione del diritto interno, a decorrere dalla data della firma. 4.   La decisione di porre fine all’applicazione provvisoria del protocollo e di notificare tale decisione agli Stati Uniti d’America conformemente all’, paragrafo 2, del protocollo, nonché la decisione di ritirare tale notifica, sono prese, a nome dell’Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.
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