Art. 4

Decisioni conformi all’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo

In vigore dal 24 giu 2010
Una decisione che non consenta alle compagnie aeree dell’altra parte di utilizzare frequenze supplementari o di accedere a nuovi mercati ai sensi dell’accordo e che ne dia avviso agli Stati Uniti d’America, o di approvare la revoca di una tale decisione, presa a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo modificato dal protocollo, è definita, a nome dell’Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:465:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo