Art. 4
Decisioni conformi all’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo
In vigore dal 24 giu 2010
Una decisione che non consenta alle compagnie aeree dell’altra parte di utilizzare frequenze supplementari o di accedere a nuovi mercati ai sensi dell’accordo e che ne dia avviso agli Stati Uniti d’America, o di approvare la revoca di una tale decisione, presa a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo modificato dal protocollo, è definita, a nome dell’Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.
Storico versioni
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