Art. 3
Ambiente
In vigore dal 24 giu 2010
L’articolo 15 dell’accordo è eliminato interamente e sostituito come segue:
«Articolo 15
Ambiente
1. Le parti riconoscono l’importanza della protezione dell’ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell’aviazione internazionale. Le parti riconoscono che, nel quadro dello sviluppo della politica dell’aviazione internazionale, i costi e i benefici delle misure dirette a proteggere l’ambiente devono essere attentamente valutati, e, ove opportuno, propongono congiuntamente soluzioni globali efficaci. Pertanto, le parti intendono lavorare insieme per limitare o ridurre, in modo economicamente ragionevole, l’impatto dell’aviazione internazionale sull’ambiente.
2. Quando valuta la possibilità di adottare misure ambientali proposte a livello regionale, nazionale o locale, ciascuna delle parti deve prendere in considerazione il loro possibile impatto negativo sull’esercizio dei diritti contemplati dal presente accordo e, qualora le suddette misure vengano adottate, deve prendere le opportune iniziative per attenuare il loro impatto negativo. Su richiesta di una delle parti, l’altra parte deve fornire una descrizione di tale valutazione e delle fasi di attenuazione dell’impatto negativo.
3. Quando sono stabilite misure ambientali, sono osservate le norme ambientali applicabili all’aviazione adottate dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale negli allegati della convenzione, salvo qualora siano state notificate differenze. Le parti applicano tutte le misure ambientali che incidono sui servizi aerei contemplate dal presente accordo a norma dell’ e dell’, paragrafo 4, dell’accordo stesso.
4. Le parti ribadiscono l’impegno degli Stati membri e degli Stati Uniti ad applicare il principio di “approccio equilibrato”.
5. Le disposizioni seguenti si applicano all’imposizione di nuove restrizioni operative obbligatorie ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti che gestiscono oltre 50 000 movimenti di aerei subsonici civili a reazione all’anno:
a)
le autorità competenti di ciascuna parte possono fornire l’opportunità di tenere in considerazione le opinioni delle parti interessate nell’ambito del processo decisionale;
b)
la notifica dell’introduzione di qualsiasi nuova restrizione operativa deve essere resa disponibile all’altra parte almeno 150 giorni prima dell’entrata in vigore di tale restrizione operativa. Su richiesta dell’altra parte, è fornita una relazione scritta senza ritardo all’altra parte che spieghi le ragioni dell’introduzione della restrizione operativa, l’obiettivo ambientale stabilito per l’aeroporto e le misure che sono state prese in considerazione per raggiungere tale obiettivo. La relazione deve includere la valutazione pertinente degli eventuali costi e benefici delle diverse misure considerate;
c)
le restrizioni operative devono essere i) non discriminatorie, ii) non più restrittive del necessario al fine di raggiungere l’obiettivo ambientale stabilito per un aeroporto specifico e iii) non arbitrarie.
6. Le parti accettano e incoraggiano lo scambio di informazioni e il dialogo regolare tra esperti, in particolare tramite i canali di comunicazione esistenti, per migliorare la cooperazione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ponendo attenzione alle incidenze ambientali dell’aviazione internazionale e alle soluzioni per la loro attenuazione, tra cui:
a)
ricerca e sviluppo di tecnologia aeronautica che rispetti l’ambiente;
b)
miglioramento della comprensione scientifica riguardante l’impatto delle emissioni dell’aviazione al fine di migliorare le decisioni politiche informate;
c)
innovazione nella gestione del traffico aereo, rivolgendo un’attenzione particolare alla riduzione delle incidenze ambientali dell’aviazione;
d)
ricerca e sviluppo di combustibili sostenibili alternativi per l’aviazione; e
e)
scambio di opinioni su questioni e opzioni in occasione di fora internazionali dedicati agli effetti ambientali dell’aviazione, tra cui, ove opportuno, il coordinamento delle posizioni.
7. Se richiesto dalle parti, il comitato misto, assistito dagli esperti, deve lavorare per sviluppare raccomandazioni concernenti le questioni di una possibile sovrapposizione e dell’uniformità delle misure basate sul mercato riguardanti le emissioni dell’aviazione attuate dalle parti con l’intenzione di evitare la duplicazione di misure e di costi e di ridurre, per quanto possibile, il carico amministrativo gravante sulle compagnie aeree. L’attuazione di tali raccomandazioni è soggetta all’approvazione interna o alla ratifica che può essere eventualmente richiesta da ciascuna delle parti.
8. Se ritiene che una questione relativa alla protezione dell’ambiente nel settore dell’aviazione sollevi preoccupazioni in rapporto all’applicazione o all’attuazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può chiedere una riunione del comitato misto di cui all’articolo 18 allo scopo di esaminare la questione e individuare risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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