Art. 3

Comitato misto

In vigore dal 24 giu 2010
1.   L’Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo modificato dal protocollo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. 2.   Per le materie di competenza esclusiva dell’Unione e che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici, la posizione che l’Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è definita dalla Commissione e viene notificata anticipatamente al Consiglio e agli Stati membri. 3.   Per le decisioni riguardanti materie di competenza dell’Unione, la posizione che l’Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, se non diversamente stabilito dalle procedure di voto applicabili stabilite nel trattato. 4.   Per le decisioni relative a materie di competenza degli Stati membri, la posizione che l’Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è definita dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione o di uno Stato membro, a meno che uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall’adozione di tale posizione di poter consentire alla decisione che il comitato misto deve adottare soltanto con il consenso dei propri organi legislativi, in particolare a causa di una riserva di esame parlamentare. 5.   La posizione dell’Unione e degli Stati membri in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per le materie di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.
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