Art. 2
Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti l’idoneità della compagnia aerea e la nazionalità
In vigore dal 24 giu 2010
È aggiunto un nuovo articolo 6 bis dopo l’ come segue:
«Articolo 6 bis
Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti l’idoneità della compagnia aerea e la nazionalità
1. Al ricevimento di una domanda di autorizzazione operativa, ai sensi dell’, da un vettore aereo di una parte, le autorità aeronautiche dell’altra parte devono riconoscere qualsiasi idoneità e/o determinazione della nazionalità effettuate dalle autorità aeronautiche rispetto a tale vettore aereo come se tale accertamento fosse stato effettuato dalle proprie autorità aeronautiche e non indagare ulteriormente in merito a tali questioni, tranne nei casi di cui alla lettera a) sottostante:
a)
se, dopo avere ricevuto una domanda di autorizzazione operativa da parte di un vettore aereo o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorità aeronautiche della parte ricevente hanno un motivo di preoccupazione specifico secondo cui, nonostante l’accertamento eseguito dalle autorità aeronautiche dell’altra parte, le condizioni di cui all’ del presente accordo per la concessione delle autorizzazioni o dei permessi adeguati non sono state soddisfatte, devono avvisare tempestivamente tali autorità, fornendo valide motivazioni riguardanti la loro preoccupazione. In tal caso, ciascuna delle parti può richiedere consultazioni, le quali dovrebbero includere i rappresentanti delle autorità aeronautiche pertinenti, e/o informazioni aggiuntive rilevanti a tale proposito, e tali richieste dovranno essere evase quanto prima possibile. Se la questione rimane irrisolta, ciascuna delle parti può sottoporre la questione al comitato misto;
b)
il presente articolo non applica agli accertamenti in relazione ai certificati o alle licenze in materia di sicurezza, alle disposizioni di sicurezza o alla copertura assicurativa.
2. Ciascuna parte deve informare l’altra in anticipo ove possibile, oppure il prima possibile, tramite il comitato misto, in merito a qualsiasi modifica sostanziale nei criteri applicati nell’esecuzione degli accertamenti di cui al precedente paragrafo 1. Se la parte ricevente richiede consultazioni su qualsiasi di tali modifiche, queste devono svolgersi in sede di comitato misto entro 30 giorni da tale richiesta, tranne qualora diversamente concordato tra le parti. Se, in seguito a tali consultazioni, la parte ricevente considera che i criteri rivisti dell’altra parte non sono soddisfacenti per il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari, la parte ricevente può informare l’altra parte in merito alla sospensione del paragrafo 1. Tale sospensione può essere revocata dalla parte ricevente in qualsiasi momento. Il comitato misto dovrà essere informato di conseguenza.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:465:oj#art-2-6