Art. 9
Applicazione provvisoria
In vigore dal 24 giu 2010
1. Fino alla sua entrata in vigore, le parti concordano di applicare il presente protocollo in via temporanea, nei limiti di quanto sancito dalle norme nazionali, dalla data della firma.
2. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all’altra parte di aver deciso di non applicare più il presente protocollo. In tale evenienza, il protocollo cessa di essere applicato alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione. Nell’evenienza che l’applicazione temporanea dell’accordo cessi conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, dell’accordo, cessa contemporaneamente l’applicazione temporanea del presente protocollo.
Storico versioni
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