Art. 7
Trasporto a carico del governo degli Stati Uniti
In vigore dal 24 giu 2010
L’allegato 3 dell’accordo è eliminato interamente e sostituito come segue:
«ALLEGATO 3
riguardante il trasporto a carico del governo degli Stati Uniti
Le compagnie aeree comunitarie hanno il diritto di trasportare passeggeri e merci su voli regolari e charter per i quali un dipartimento, un’agenzia o un ente civile del governo degli Stati Uniti:
1)
ottiene il trasporto per proprio conto o in esecuzione di un accordo in base al quale il pagamento è effettuato dal governo o con fondi messi a disposizione del governo; o
2)
fornisce il trasporto verso o per conto di un paese straniero o un’organizzazione internazionale o di altro tipo senza rimborso,
purché il trasporto sia effettuato:
a)
tra qualsiasi punto degli Stati Uniti e qualsiasi punto al di fuori degli Stati Uniti, nei limiti di quanto autorizzato per tale trasporto ai sensi del sottoparagrafo 1, lettera c), dell’, eccetto, soltanto per quanto riguarda i passeggeri, tra punti per i quali sia valida una tariffa contrattuale per coppia di città, o
b)
tra due punti qualsiasi al di fuori degli Stati Uniti.
Il presente allegato non si applica al trasporto ottenuto o finanziato dal segretario alla Difesa o dal segretario di un dipartimento militare.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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