Art. 5
Il comitato misto
In vigore dal 24 giu 2010
I paragrafi 3, 4 e 5 dell’articolo 18 dell’accordo sono eliminati interamente e sostituiti come segue:
«3. Il comitato misto esamina, ogni volta che lo ritenga opportuno, l’attuazione generale del presente accordo, compresi gli eventuali effetti esercitati dai vincoli dell’infrastruttura aeronautica sull’esercizio dei diritti di cui all’, nonché gli effetti delle misure di sicurezza prese a norma dell’, gli effetti sulle condizioni di concorrenza, anche con riferimento ai sistemi telematici di prenotazione, e l’eventuale impatto sociale dell’attuazione dell’accordo. Inoltre, il comitato misto prende in considerazione, su base continuativa, le singole questioni o proposte che ciascuna delle parti individua come suscettibili di avere un impatto effettivo o potenziale sulle operazioni ai sensi dell’accordo, quali i requisiti regolamentari in conflitto.
4. Il comitato misto deve inoltre sviluppare la cooperazione mediante:
a)
la presa in considerazione di settori potenzialmente propizi ad un ulteriore sviluppo dell’accordo, compresa la raccomandazione di emendamenti dell’accordo stesso;
b)
la presa in considerazione degli effetti sociali dell’accordo, così come attuato, e la definizione di risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate;
c)
il mantenimento di un inventario delle questioni riguardanti le sovvenzioni e gli aiuti pubblici sollevate da ciascuna parte in sede di comitato misto;
d)
decisioni, per consenso, su qualsiasi questione riguardante l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6;
e)
la definizione, se richiesto dalle parti, di approcci per quanto riguarda il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari;
f)
l’incentivo alla cooperazione tra le rispettive autorità delle parti negli sforzi volti ad elaborare i rispettivi sistemi di gestione del traffico aereo nell’intento di ottimizzare l’interoperabilità e la compatibilità di tali sistemi, riducendo i costi e migliorando la loro sicurezza nonché le loro capacità e le loro prestazioni ambientali;
g)
la promozione dello sviluppo di proposte per iniziative e progetti congiunti nel campo della sicurezza dell’aviazione, incluso con i paesi terzi;
h)
l’incoraggiamento di una stretta cooperazione continuativa tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza dell’aviazione delle parti, che includa le iniziative per sviluppare procedure di sicurezza in grado di migliorare le agevolazioni per i passeggeri e le merci senza compromettere la sicurezza;
i)
la presa in considerazione della possibilità che i rispettivi regolamenti, leggi e prassi delle parti in settori coperti dall’allegato 9 della convenzione (Agevolazione) possano incidere sull’esercizio dei diritti ai sensi del presente accordo;
j)
la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della protezione, nel settore ambientale, dell’infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie) e della tutela dei consumatori;
k)
la promozione della consultazione, ove appropriato, sulle questioni inerenti al trasporto aereo trattate nell’ambito di organizzazioni internazionali e nei rapporti con i paesi terzi, compreso il vaglio dell’ipotesi di adottare un approccio comune; nonché
l)
l’adozione per consenso delle decisioni di cui all’allegato 4, , paragrafo 3, e , paragrafo 3.
5. Le parti condividono l’obiettivo di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico estendendo il presente accordo ai paesi terzi. A tal fine il comitato misto opera, ove appropriato, al fine dell’elaborazione di una proposta riguardante le condizioni e le procedure, comprese le eventuali modifiche del presente accordo, necessarie per permettere l’adesione dei paesi terzi al presente accordo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:465:oj#art-5-9