Art. 55
In vigore dal 29 mar 2010
1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo (4) (in prosieguo: «l'ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:224:oj#art-55