Art. 52

Definizione

In vigore dal 29 mar 2010
Ai fini del presente accordo: a) per «società comunitaria» o «società montenegrina» s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o del Montenegro viene considerata una società comunitaria o montenegrina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o del Montenegro; b) per «consociata» di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società; c) per «filiale» di una società s'intende una sede di attività senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce l'estensione; d) per «stabilimento» s'intende: i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività imprenditoriali, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le società comunitarie o montenegrine, il diritto di esercitare attività economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Montenegro o nella Comunità; e) per «attività» s'intende l'esercizio di attività economiche; f) le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale; g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino del Montenegro» s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o del Montenegro; per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o cittadini del Montenegro stabiliti al di fuori della Comunità e del Montenegro e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o del Montenegro e controllate da cittadini comunitari o del Montenegro, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Montenegro in base alle rispettive legislazioni; h) per «servizi finanziari» s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il CSA può ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.
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Definizione (Art. 52 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo