Art. 54

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Fatte salve le disposizioni dell', le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini. 2.   Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo. 3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
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Art. 54 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo