Art. 57

In vigore dal 29 mar 2010
Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e montenegrini l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Montenegro e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.
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Art. 57 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo