Art. 58
In vigore dal 29 mar 2010
1. Una società comunitaria stabilita nel territorio del Montenegro o una società montenegrina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Montenegro e della Comunità, lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o del Montenegro, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a)
le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, essi:
i)
dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
ii)
svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
iii)
hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
b)
i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
c)
per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o del Montenegro rispettivamente di cittadini montenegrini o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una società montenegrina oppure una consociata o una filiale montenegrina di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Montenegro, a condizione che:
a)
detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;
b)
la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori della Comunità e del Montenegro e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Montenegro.
CAPITOLO III
Prestazione di servizi
Storico versioni
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