Art. 63

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno. 3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede il trattamento nazionale ai cittadini dell'UE che acquistano beni immobili nel suo territorio. 4.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno. 5.   Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e del Montenegro e di rendere più restrittivi i regimi esistenti. 6.   Fatte salve le disposizioni dell' e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o del Montenegro, la Comunità e il Montenegro, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 7.   Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo. 8.   Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e il Montenegro al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
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Art. 63 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo