Art. 65

In vigore dal 29 mar 2010
1.   L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. 2.   Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.
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Art. 65 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo