Art. 64

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Durante il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2.   Entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Montenegro delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali. CAPITOLO V Disposizioni di carattere generale
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Art. 64 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo