Art. 59

In vigore dal 29 mar 2010
1.   La Comunità e il Montenegro si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o montenegrini stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2.   Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all', comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o del Montenegro e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi. 3.   Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
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Art. 59 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo