Art. 62

In vigore dal 29 mar 2010
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e il Montenegro.
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Art. 62 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo