Art. 53

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Il Montenegro agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede: a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi; b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo. 2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono a) per lo stabilimento di società montenegrine nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi; b) per l'attività delle filiali e consociate montenegrine stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio. 3.   Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio. 4.   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e del Montenegro che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi. 5.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo: a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Montenegro; b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società montenegrine e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società montenegrine, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.
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Art. 53 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo