Art. 51

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità montenegrina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti: a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari; b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2.   Il Montenegro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c). CAPITOLO II Stabilimento
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Art. 51 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo