Art. 50

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori: a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali; b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi. 2.   Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.
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Art. 50 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo