Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 29 mar 2010
Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni: a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli , paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell', paragrafo 1), e l'; b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali): — Capitolo II Stabilimento (-56 e 58) — Capitolo III Prestazione di servizi (, paragrafi 2 e 3) — Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali ( e , tranne il paragrafo 4, primo comma, seconda frase) — Capitolo V Disposizioni generali (-71); c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza: — , paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafi 1, 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici). CAPITOLO II Procedure Di Composizione Delle Controversie Sezione I – Procedura Di Arbitrato
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Ambito di applicazione (Art. 2 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo