Art. 3

Avvio della procedura di arbitrato

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all' del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione. 2.   Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'.
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Avvio della procedura di arbitrato (Art. 3 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo