Art. 3
Avvio della procedura di arbitrato
In vigore dal 29 mar 2010
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all' del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.
2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'.
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Proeli:dec:2010:224:oj#art-3-280