Art. 130

In vigore dal 29 mar 2010
1.   In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta. Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell', paragrafo 4. 2.   Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile. 3.   Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione. Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell', paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più. Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4.   Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:224:oj#art-130

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo