Art. 133

In vigore dal 29 mar 2010
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:224:oj#art-133

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 133 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo