Art. 137

In vigore dal 29 mar 2010
Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nella lingua ufficiale utilizzata in Montenegro, ciascun testo facente ugualmente fede.
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