Art. 8
Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 29 mar 2010
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all', la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Storico versioni
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