Art. 11

Periti e testimoni

In vigore dal 29 mar 2010
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:224:oj#art-11-274

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Periti e testimoni (Art. 11 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo