Art. 7

In vigore dal 17 nov 2009
1.   L’accesso alle informazioni classificate è concesso solo alle persone per le quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria allo svolgimento delle loro funzioni, in linea con le finalità specificate al momento di fornire le informazioni stesse. 2.   Le persone che nel compimento delle loro funzioni richiedono l’accesso o le cui funzioni possono consentire l’accesso a informazioni classificate a livello CONFIDENTIEL UE/СЕКРЕТНО o superiore fornite, prodotte o scambiate tra le parti nel corso della cooperazione sono in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni. 3.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza si svolgano conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari per accertare se la situazione e il carattere di una persona siano tali da poterle consentire l’accesso alle informazioni classificate fino ad un livello determinato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:348:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo