Art. 8

In vigore dal 17 nov 2009
Le autorità competenti di cui all’ possono scambiarsi le disposizioni regolamentari che disciplinano la protezione delle informazioni classificate e, di concerto, scambiarsi visite per procedere a consultazioni reciproche in base alle quali trarre conclusioni sull’efficacia delle misure adottate a norma del presente accordo e delle modalità tecniche di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:348:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Decisione (UE) 2010/348 — Testo vigente | Portale Normativo