Art. 8
In vigore dal 17 nov 2009
Le autorità competenti di cui all’ possono scambiarsi le disposizioni regolamentari che disciplinano la protezione delle informazioni classificate e, di concerto, scambiarsi visite per procedere a consultazioni reciproche in base alle quali trarre conclusioni sull’efficacia delle misure adottate a norma del presente accordo e delle modalità tecniche di cui all’.
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