Art. 4

In vigore dal 17 nov 2009
1.   Le informazioni classificate possono essere trasmesse, ai sensi dei paragrafi da 2 a 5, da una parte, «la parte mittente», all’altra parte, «la parte destinataria». 2.   Ciascuna parte decide caso per caso in merito alla trasmissione di informazioni classificate all’altra parte, secondo i propri interessi di sicurezza e in linea con le proprie disposizioni legislative e regolamentari. Nulla nel presente accordo costituisce una base per la trasmissione generica o obbligatoria di informazioni classificate o di talune categorie d’informazioni tra le parti. 3.   Conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte: a) protegge le informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate tra le parti nel corso della cooperazione; b) provvede affinché né la classificazione di sicurezza né il contrassegno di sicurezza né i contrassegni che limitano la distribuzione delle informazioni, assegnati dalla parte mittente alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano modificati senza il previo assenso scritto della suddetta parte, e che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo siano registrate, salvaguardate e protette secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle informazioni che hanno una classificazione di sicurezza equivalente e un contrassegno di sicurezza conforme all’; c) si avvale delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo solo ai fini stabiliti dalla parte mittente; d) restituisce o distrugge il supporto delle informazioni classificate ricevute dall’altra parte se l’autorità competente della parte mittente lo richiede per iscritto; e) non divulga informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo a destinatari diversi da quelli indicati nell’ senza il previo consenso scritto della parte mittente. 4.   Le informazioni classificate sono trasmesse tramite i canali diplomatici, a mezzo corriere o altri mezzi convenuti tra le autorità competenti di cui all’. Ai fini del presente accordo: a) per quanto riguarda l’UE, tutta la corrispondenza è inviata al capo del Registro del Consiglio dell’Unione europea. La corrispondenza è inoltrata dal capo del Registro del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 5; b) per quanto riguarda la Federazione russa, tutta la corrispondenza è inviata alla missione permanete della Federazione russa presso l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica. 5.   La parte mittente può, per ragioni operative, inviare la corrispondenza solo a funzionari, organi o servizi competenti specifici della parte destinataria, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Tale corrispondenza è accessibile soltanto ai suddetti funzionari, organi o servizi. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa corrispondenza è inviata tramite il capo del Registro del Consiglio, o il capo del Registro della Commissione europea allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.
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