Art. 5
In vigore dal 17 nov 2009
Ciascuna parte provvede affinché Federazione russa e Unione europea predispongano ciascuna un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative o regolamentari per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente, conformemente al presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:348:oj#art-5