Art. 5

In vigore dal 17 nov 2009
Ciascuna parte provvede affinché Federazione russa e Unione europea predispongano ciascuna un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative o regolamentari per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente, conformemente al presente accordo.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/348 — Testo vigente | Portale Normativo