Art. 4
In vigore dal 17 nov 2009
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate
IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,
e
L’UNIONE EUROPEA, in seguito «l’UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,
in seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO CHE l’UE e la Federazione russa convengono sulla necessità di sviluppare una cooperazione su questioni di interesse comune, segnatamente nel settore della sicurezza;
RICONOSCENDO CHE la cooperazione tra le parti può richiedere l’accesso alle informazioni classificate dell’UE o della Federazione russa, nonché lo scambio di tali informazioni fra le parti;
CONSAPEVOLI CHE l’accesso a informazioni classificate e lo scambio di queste richiedono adeguate misure di protezione;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:348:oj#art-4