Art. 2
Ai fini dell’applicazione del presente accordo si intende per:
In vigore dal 17 nov 2009
1.
«informazioni classificate» le informazioni e il materiale protetti dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti, forniti, prodotti o scambiati tra le parti nel corso della cooperazione, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere in vario grado gli interessi di sicurezza della Federazione russa o dell’UE o di uno o più Stati membri, e che sono stati designati con una classificazione di sicurezza;
2.
«supporti di informazioni classificate» il materiale, supporti fisici compresi, contenente informazioni classificate sotto forma di simboli, immagini, segnali, soluzioni e processi tecnici;
3.
«classificazione di sicurezza» una designazione che indica:
—
il grado di pregiudizio agli interessi della Federazione russa o dell’UE o di uno o più Stati membri che può essere arrecato in caso di divulgazione non autorizzata di informazioni classificate, e
—
il grado di protezione pertanto necessario conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Federazione russa o dell’UE;
4.
«contrassegno di classificazione» la designazione apposta sui supporti delle informazioni classificate e/o sulla documentazione a corredo, che indica la classificazione di sicurezza delle informazioni in questione;
5.
«nulla osta di sicurezza» una decisione amministrativa adottata in forza delle disposizioni legislative e regolamentari della Federazione russa o dell’UE che conferisce a una persona il diritto di accedere a informazioni classificate fino a un livello determinato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:348:oj#art-2-5