Art. 2

Ai fini dell’applicazione del presente accordo si intende per:

In vigore dal 17 nov 2009
1. «informazioni classificate» le informazioni e il materiale protetti dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti, forniti, prodotti o scambiati tra le parti nel corso della cooperazione, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere in vario grado gli interessi di sicurezza della Federazione russa o dell’UE o di uno o più Stati membri, e che sono stati designati con una classificazione di sicurezza; 2. «supporti di informazioni classificate» il materiale, supporti fisici compresi, contenente informazioni classificate sotto forma di simboli, immagini, segnali, soluzioni e processi tecnici; 3. «classificazione di sicurezza» una designazione che indica: — il grado di pregiudizio agli interessi della Federazione russa o dell’UE o di uno o più Stati membri che può essere arrecato in caso di divulgazione non autorizzata di informazioni classificate, e — il grado di protezione pertanto necessario conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Federazione russa o dell’UE; 4. «contrassegno di classificazione» la designazione apposta sui supporti delle informazioni classificate e/o sulla documentazione a corredo, che indica la classificazione di sicurezza delle informazioni in questione; 5. «nulla osta di sicurezza» una decisione amministrativa adottata in forza delle disposizioni legislative e regolamentari della Federazione russa o dell’UE che conferisce a una persona il diritto di accedere a informazioni classificate fino a un livello determinato.
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