Art. 6

In vigore dal 17 nov 2009
1.   Per stabilire un livello di protezione equivalente delle informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate tra la Federazione russa e l’Unione europea nel corso della cooperazione conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le classificazioni di sicurezza presentano la corrispondenza seguente: UE FEDERAZIONE RUSSA CONFIDENTIEL UE СЕКРЕТНО SECRET UE СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 2.   Contrassegno di limitazione della Federazione russa «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» corrisponde alla classificazione di sicurezza dell’UE «RESTREINT UE». 3.   Oggetti cooperanti delle due parti convengono sulla rispettiva classificazione di sicurezza equivalente da attribuire alle informazioni classificate prodotte nel corso della cooperazione e sulla declassificazione o sul declassamento di tali informazioni.
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