Art. 10
In vigore dal 17 nov 2009
1. Le autorità di cui ai paragrafi da 2 a 4, per attuare il presente accordo e accertare che la parte destinataria abbia stabilito le condizioni necessarie a proteggere e salvaguardare le informazioni classificate, definiscono le modalità tecniche seguenti:
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si comunicano reciprocamente per iscritto le misure tecniche (comprese le modalità pratiche di trattamento, conservazione, riproduzione, trasmissione e distruzione delle informazioni classificate) per proteggere e salvaguardare le informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate nel corso della cooperazione tra le parti, e
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confermano per iscritto che le misure tecniche assicurano un livello reciprocamente accettabile di protezione delle informazioni classificate fornite, prodotte o scambiate nel corso della cooperazione tra le parti.
2. Per la Federazione russa, il servizio federale di sicurezza coordina l’attuazione del presente accordo ed è responsabile delle informazioni relative alle misure tecniche e alla loro conferma per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con la Federazione russa a norma del presente accordo.
3. Per il Consiglio, l’ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e per conto del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, coordina l’attuazione del presente accordo ed è responsabile delle informazioni relative alle misure tecniche e alla loro conferma per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con il Consiglio o con il segretariato generale del Consiglio a norma del presente accordo.
4. Per la Commissione europea, la direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza, coordina l’attuazione del presente accordo ed è responsabile delle informazioni relative alle misure tecniche e alla loro conferma per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate con la Commissione europea a norma del presente accordo.
Storico versioni
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